Normativa regionale

Affitti brevi e locazioni turistiche in Toscana

Quadro normativo, comunicazione al SUAP, forma imprenditoriale, CIN, pubblica sicurezza, flussi turistici, imposta di soggiorno e possibili limiti comunali.

Da verificare prima di iniziare
  • comunicazione o SCIA al SUAP;
  • registrazione dell'alloggio nei sistemi territoriali;
  • CIN e requisiti di sicurezza nazionali;
  • Alloggiati Web, flussi e imposta di soggiorno;
  • eventuali regole del Comune.
L.R. Toscana 61/2024

Quadro normativo regionale

Il riferimento principale è la Legge regionale Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, Testo unico del turismo, nel testo vigente. La disciplina regionale dedica un titolo specifico alle locazioni turistiche e si coordina con le norme statali sui contratti, sulle locazioni brevi, sulla pubblica sicurezza, sul CIN e sugli obblighi fiscali.

Gli immobili o le porzioni di immobile destinati a locazione turistica devono avere i requisiti strutturali e igienico-sanitari delle civili abitazioni e rispettare le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti.

Distinzione essenziale. La semplice locazione turistica non coincide con una casa e appartamenti per vacanze, un affittacamere o un B&B. Le strutture ricettive sono soggette a una disciplina diversa e possono offrire servizi tipici dell'ospitalità organizzata.

Forma non imprenditoriale e forma imprenditoriale

La qualificazione dell'attività non dipende soltanto dal nome usato negli annunci. Devono essere valutati il numero degli immobili, l'organizzazione dei mezzi, la continuità dell'attività, i servizi offerti e le presunzioni previste dalla normativa nazionale.

AspettoNon imprenditorialeImprenditoriale
AvvioComunicazione telematica al SUAP competente.SCIA al SUAP, oltre agli ulteriori adempimenti d'impresa.
ServiziDevono restare compatibili con la mera locazione.L'organizzazione professionale e i servizi possono assumere rilievo imprenditoriale.
Fisco e previdenzaRegime da valutare secondo la normativa nazionale applicabile.Partita IVA, iscrizioni e contabilità secondo il concreto modello organizzativo.
Codice CINObbligatorio.Obbligatorio.
Attenzione alle denominazioni. Per una mera locazione turistica è prudente evitare espressioni riservate o tipiche delle strutture ricettive, come “B&B”, “affittacamere”, “residence” o “casa vacanze”, quando non si possiede il relativo titolo abilitativo.

Comunicazione al SUAP e SCIA

Nel testo regionale vigente, chi esercita una locazione turistica in forma non imprenditoriale deve effettuare la comunicazione telematica al SUAP competente per territorio, contestualmente all'inizio dell'attività locativa. Devono inoltre essere comunicate le variazioni, la sospensione e la cessazione nei termini previsti dalla legge regionale.

Per la forma imprenditoriale trova applicazione la SCIA, prevista anche dalla disciplina nazionale per l'avvio delle locazioni brevi o turistiche esercitate in forma imprenditoriale.

Individua il SUAPVerifica il portale del Comune in cui si trova l'alloggio e la procedura telematica applicabile.
Qualifica correttamente l'attivitàStabilisci, con il supporto del consulente, se ricorrono i presupposti della forma imprenditoriale.
Trasmetti comunicazione o SCIACompila i dati dell'immobile, del locatore e dell'attività secondo la modulistica vigente.
Aggiorna le variazioniComunica tempestivamente modifiche, sospensione o cessazione.

Possibili criteri e limiti comunali

L'articolo 59 della L.R. Toscana 61/2024 consente ai Comuni individuati dalla norma regionale di disciplinare, con regolamento, specifiche zone o aree nelle quali applicare criteri e limiti alle locazioni brevi. Le misure devono rispettare i principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione.

La disciplina regionale contempla anche un sistema autorizzatorio nelle aree interessate dal regolamento comunale, con regole specifiche, possibili contingenti e durata dell'autorizzazione. Restano da verificare le eccezioni previste per la locazione di porzioni dell'abitazione di residenza o domicilio.

Firenze e altri Comuni. Prima di pubblicare l'annuncio occorre controllare sempre il regolamento comunale, le regole urbanistiche, l'eventuale autorizzazione locale e la disciplina transitoria applicabile.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186 del 2025, ha respinto le principali censure rivolte all'articolo 59, confermando l'impianto regionale nei limiti precisati dalla pronuncia.

CIN, BDSR e requisiti di sicurezza

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è richiesto attraverso la Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo. Deve essere esposto all'esterno dello stabile, nel rispetto di eventuali vincoli, e indicato negli annunci ovunque pubblicati.

Il CIN non sostituisce la comunicazione o la SCIA al SUAP, né gli obblighi di pubblica sicurezza, statistici, tributari o comunali.

Sicurezza. Le unità destinate a locazione breve o turistica devono rispettare gli obblighi nazionali applicabili, inclusi i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio e gli estintori portatili, secondo le condizioni e modalità stabilite dalla normativa vigente.

Accedi alla BDSR del Ministero del Turismo.

Comunicazione degli ospiti: Alloggiati Web

I dati delle persone alloggiate devono essere trasmessi alla Questura tramite il portale Alloggiati Web, nel rispetto dell'articolo 109 del TULPS e delle relative disposizioni attuative. Il termine ordinario è entro ventiquattro ore dall'arrivo; per soggiorni inferiori alle ventiquattro ore la comunicazione deve avvenire all'arrivo.

Le credenziali vengono rilasciate dalla Questura competente. Il portale non attribuisce il CIN e non sostituisce la comunicazione dei flussi turistici.

Portale Alloggiati Web.

Flussi turistici e rilevazione statistica

Le locazioni turistiche sono soggette alla comunicazione dei dati sui movimenti degli ospiti per finalità statistiche. La procedura concreta dipende dal territorio e dalla piattaforma indicata dagli enti competenti.

È necessario registrare arrivi e partenze e trasmettere i dati con la periodicità prevista, compresi gli eventuali periodi senza movimento quando richiesto dal sistema. Poiché piattaforme e modalità operative possono cambiare, è opportuno seguire le istruzioni del SUAP, del Comune capoluogo, della Città metropolitana o dell'ufficio statistico competente.

Non confondere i flussi con Alloggiati Web. Sono due adempimenti distinti: il primo ha finalità statistiche, il secondo riguarda la pubblica sicurezza.

Informazioni regionali sulle locazioni non imprenditoriali.

Imposta di soggiorno

Quando il Comune ha istituito l'imposta di soggiorno, il locatore o il gestore deve applicare le regole comunali su riscossione, esenzioni, dichiarazioni, riversamento e conservazione della documentazione.

Tariffe, periodi di applicazione, esenzioni e scadenze non sono uniformi in tutta la Toscana. Occorre quindi consultare il regolamento e il portale tributario del Comune in cui si trova l'alloggio.

Intermediari e portali. L'eventuale riscossione da parte della piattaforma non elimina automaticamente tutti gli obblighi del locatore: occorre verificare quali adempimenti restano a suo carico nel singolo Comune.

Checklist operativa

AdempimentoCosa verificareEnte o portale
Qualificazione attivitàForma non imprenditoriale o imprenditoriale; servizi offerti; organizzazione.Consulente, SUAP, Camera di commercio.
AvvioComunicazione telematica oppure SCIA.SUAP competente per territorio.
Requisiti immobileAgibilità, impianti, requisiti igienico-sanitari, sicurezza.Comune, tecnici abilitati.
CINRichiesta, esposizione esterna e indicazione negli annunci.BDSR Ministero del Turismo.
OspitiAccreditamento e invio delle schedine.Questura – Alloggiati Web.
FlussiRegistrazione e trasmissione statistica, anche dei periodi senza movimento quando prevista.Piattaforma territoriale indicata.
Imposta di soggiornoTariffe, esenzioni, dichiarazioni e versamenti.Comune.
Regole localiLimiti territoriali, autorizzazioni, urbanistica, condominio.Comune e regolamenti applicabili.
FiscoContratti, imposte, ritenute, dichiarazione dei redditi, eventuale IVA.Commercialista o consulente fiscale.

Domande frequenti

La comunicazione al SUAP è obbligatoria anche per un solo appartamento?
Sì, la disciplina regionale prevede la comunicazione della locazione turistica non imprenditoriale al SUAP competente, indipendentemente dal fatto che l'attività riguardi un solo alloggio.
Il CIN sostituisce la comunicazione regionale?
No. Il CIN è un codice nazionale e non sostituisce la comunicazione o la SCIA, Alloggiati Web, i flussi turistici e gli eventuali adempimenti comunali.
Posso offrire colazione e pulizie giornaliere?
Servizi tipici dell'attività ricettiva possono far uscire l'attività dalla mera locazione. Il modello operativo deve essere verificato prima dell'avvio per evitare una qualificazione non corretta.
Esiste un'unica piattaforma per tutta la Toscana?
Non necessariamente. L'accesso e la piattaforma possono dipendere dal territorio e dall'ente competente. Il punto di partenza è il SUAP del Comune in cui si trova l'immobile.
Il Comune può vietare o limitare nuovi affitti brevi?
Nei casi previsti dalla legge regionale, il Comune può adottare un regolamento con criteri, limiti e autorizzazioni per determinate zone. Occorre verificare la disciplina locale vigente.

Serve una verifica sul tuo caso concreto?

La corretta qualificazione dell'attività e gli adempimenti dipendono dal Comune, dal numero degli immobili, dai servizi offerti e dal modello di gestione.

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